Vai al contenuto principaleVai al footer

Riforma dello sport

Show ~ 5 settembre 2023

Il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , integra e modifica i precedenti decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36 e 39, attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 2019). Di seguito sono riassunte le principali novità contenute nel decreto:

 

  1. Adeguamento degli statuti: Le società sportive dilettantistiche devono adeguare i loro statuti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2023. L'oggetto sociale deve includere l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e altre attività secondarie, secondo criteri e limiti da definire.
  2. Esenzione dall'imposta di registro per adeguamento statuti: Le società sportive sono esentate dall'imposta di registro se revisionano i loro statuti entro il 31 dicembre 2023.
  3. Attività secondarie e strumentali: La mancata conformità ai limiti per l'esercizio delle attività secondarie e strumentali comporta la cancellazione dall'elenco delle attività sportive dilettantistiche.
  4. Definizione della categoria di lavoratore sportivo: Vengono specificate le categorie di lavoratori sportivi, incluso chi esercita mansioni previste nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento. Tali mansioni devono essere approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport.
  5. Dipendenti Pubblica Amministrazione: Le Federazioni sportive nazionali e altre entità possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione come volontari o lavoratori sportivi fuori dall'orario di lavoro.
  6. Presunzione legale per le co.co.co sportive: Si stabilisce una soglia oraria settimanale per la presunzione di contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito sportivo dilettantistico.
  7. Adempimenti in merito alle co.co.co. sportive: Si introduce l'obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell'avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva.
  8. Esclusione INAIL: I lavoratori sportivi sono esclusi dall'obbligo INAIL, tranne le co.co.co amministrativo/gestionali.

Sei interessato, o semplicemente curioso di conoscerci? Contattaci, siamo disponibili a parlarne

Contattaci